Biglietti/abbonamenti venduti Online – Scontrino si o scontrino no?
Vendite online a privati
Tutte le vendite online effettuate nei confronti di privati (B2C) nell’ambito dell’eCommerce diretto o indiretto non richiedono l’emissione della fattura o dello scontrino. È sufficiente che i corrispettivi giornalieri vengano annotati nel registro dei corrispettivi di vendita e che vengano assolti tutti gli obblighi IVA, quali liquidazioni periodiche, conservazione della documentazione, ecc.
Con riguardo proprio all’IVA, torna a essere rilevante la distinzione tra eCommerce diretto e indiretto, dato il loro diverso trattamento fiscale.
Distinzione tra eCommerce diretto e indiretto
- E-commerce diretto: riguarda solo beni immateriali come la vendita di prodotti digitali, come e-book, brani musicali scaricabili in formato mp3, software o app per smartphone e simili
- E-commerce indiretto: riguarda la vendita di beni materiali. In questo caso, soltanto la transazione avviene per via telematica la cessione del prodotto segue i canali tradizionali come la spedizione e la consegna al cliente
In entrambi i casi, si deve gestire il registro dei corrispettivi in modo diverso a seconda della tua tipologia di cliente:
- per le vendite verso clienti che hanno Partita IVA si deve emettere obbligatoriamente la fattura e tenere il registro dei corrispettivi “cartacei” che può corrispondere a un software o a un registro da compilare manualmente
- per le vendite che si effettuano verso clienti privati, invece non si è obbligati all’emissione delle fatture, a meno che la fattura non sia esplicitamente richiesta dal tuo cliente
Si è anche sempre esonerati dalla comunicazione dei corrispettivi elettronici all’agenzia delle entrate.
Attenzione però: se il privato domanda espressamente l’emissione della fattura, questa dovrà essere obbligatoriamente emessa dall’esercente senza che egli possa opporre la suddetta esenzione.