Vendite online a privati

Tutte le vendite online effettuate nei confronti di privati (B2C) nell’ambito dell’eCommerce diretto o indiretto non richiedono l’emissione della fattura o dello scontrino.  È sufficiente che i corrispettivi giornalieri vengano annotati nel registro dei corrispettivi di vendita e che vengano assolti tutti gli obblighi IVA, quali liquidazioni periodiche, conservazione della documentazione, ecc.

Con riguardo proprio all’IVA, torna a essere rilevante la distinzione tra eCommerce diretto e indiretto, dato il loro diverso trattamento fiscale.

Distinzione tra eCommerce diretto e indiretto

  • E-commerce diretto: riguarda solo beni immateriali come la vendita di prodotti digitali, come e-book, brani musicali scaricabili in formato mp3, software o app per smartphone e simili
  • E-commerce indiretto: riguarda la vendita di beni materiali. In questo caso, soltanto la transazione avviene per via telematica la cessione del prodotto segue i canali tradizionali come la spedizione e la consegna al cliente

In entrambi i casi, si deve gestire il registro dei corrispettivi in modo diverso a seconda della tua tipologia di cliente:

  • per le vendite verso clienti che hanno Partita IVA si deve emettere obbligatoriamente la fattura e tenere il registro dei corrispettivi “cartacei” che può corrispondere a un software o a un registro da compilare manualmente
  • per le vendite che si effettuano verso clienti privati, invece non si è obbligati all’emissione delle fatture, a meno che la fattura non sia esplicitamente richiesta dal tuo cliente

Si è anche sempre esonerati dalla comunicazione dei corrispettivi elettronici all’agenzia delle entrate.

Attenzione però: se il privato domanda espressamente l’emissione della fattura, questa dovrà essere obbligatoriamente emessa dall’esercente senza che egli possa opporre la suddetta esenzione.