Normativa NCC
NCC. Foglio di viaggio elettronico o cartaceo ?
Il link ci porta alla normativa per lo svolgimento dei servizi
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Premesso che dovrete sempre chiedere conferma dal commercialista per quanto sotto riportato
L’Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 37 del 27/11/2018, aggiornata il 23/04/2021, ha confermato che le fatture per passaggi interni di beni e servizi seguono le regole ordinarie e, quindi, vanno trasmesse all’emittente mediante il SDI
Infatti:
– le fatture per passaggi interni di beni e servizi devono essere fatture elettroniche inviate al SdI;
– deve essere utilizzato il Tipo Documento TD26 “Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. 633/72)” in cui, nei campi destinati al cedente/prestatore (nostra azienda) e al cessionario/committente, (cliente/fornitore) vanno riportati i dati del soggetto che trasmette. (nostra azienda)
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cedente/prestatore (nostra azienda) emette un’autofattura per i passaggi interni, inviandola al SdI con Tipo Documento TD26 e che, pertanto, ai fini della compilazione del documento, nei campi relativi al cedente/prestatore (nostra azienda) e al cessionario/committente (fornitore) vanno riportati i dati del cedente/prestatore emittente. (nostra azienda)
Si desume, quindi, che, per i passaggi interni di beni e servizi, il Tipo Documento TD26 può essere utilizzato sia come fattura che come autofattura, fermo restando che, in entrambi i casi, i campi destinati al cedente/prestatore e al cessionario/committente devono essere compilati riportando i dati del medesimo soggetto, cioè del cedente/prestatore.
In prenotazione
In fattura immediata
Nei contratti
Tra le novità introdotte con l’aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica pubblicate il 1.08.2022 dall’Agenzia delle Entrate e in vigore dal 1.10.2022, v’è l’introduzione del nuovo tipo documento TD28, che l’acquirente italiano indica nell’ autofattura per gli acquisti da fornitori sammarinesi.
Nello specifico, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente a San Marino, deve emette autofattura, inviandola al SdI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere l’IVA e comunicare all’Agenzia i dati relativi all’operazione. Invece, il TD17 o TD19 deve essere adoperato nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta, per l’assolvimento dell’IVA.
Con questo aggiornamento, sono state introdotte le seguenti novità:
Inoltre, sono modificati i criteri di controllo per:
Infine, sono state aggiornate le descrizioni:
Dal 1°luglio 2022, per le cessioni di beni al cliente sammarinese, il fornitore italiano deve emettere fattura elettronica. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:
L’ufficio di San Marino effettua la verifica del regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.
Quest’ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell’operatore italiano, all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l’esito del controllo operato dall’ufficio Tributario di San Marino.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi, emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
1) Fattura cartacea con addebito dell’IVA: per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di beni da San Marino, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un operatore economico residente a San Marino, deve emette una autofattura, inviandola al Sistema d’Interscambio, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere. .
2) Fattura cartacea senza addebito dell’IVA: se la fattura non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il soggetto sammarinese cedente deve:
Il cessionario soggetto passivo nazionale è a sua volta chiamato:
3) Fattura elettronica con addebito dell’imposta: nel caso in cui la fattura emessa dall’operatore sammarinese rechi l’imposta dovuta dal cessionario nazionale:
a) l’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’Ufficio tributario di San Marino sia al cessionario, attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi”; solo a partire da tale momento quest’ultimo è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta;
b) in caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’Ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, l’Ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente rispetto a quella dovuta, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisce all’Ufficio tributario le somme versate e non dovute.
4) Fattura elettronica senza addebito dell’imposta
Nel caso di emissione della fattura elettronica senza l’indicazione dell’imposta dovuta, il cessionario italiano, se l’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate è positivo, annota la fattura sui registri IVA vendite e acquisti e procede al versamento dell’imposta integrando la fattura (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) con tipo documento TD19.
Prestazioni di servizi rese da operatori sammarinese
Le prestazioni di servizi rese da operatori sammarinesi vengono trasmesse elettronicamente dal committente italiano, tramite il meccanismo del reverse charge indicando nel campo “Tipo documento” del file xml il codice TD17.
Dal 1 gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate. Questo è possibile per:
Tale registro non deve essere vidimato ma va compilato seguendo alcune istruzioni che vi riportiamo sinteticamente:
l’uso della natura N2.1, dal 2021, è obbligatoria:
L’art. 21, comma 6-bis- lett. a), recita: “I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile“;
A stretto rigore normativo per queste ultime si presenta pertanto la necessità di dover indicare in fattura la dicitura “inversione contabile” che, come meglio precisato nella guida AdE (versione 1.3 aggiornata al 18 dicembre 2020), va gestita inserendo «la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>». – VEDERE PAGINA 26 DELLA GUIDA SOTTO RIPORTATA20201218 Guida_compilazione-FE_18 12 20Scarica
Premesso tutto questo, l’inversione contabile dipende dalla nazionalità del cliente e in sintesi si può dire che:
a) i clienti con nazionalità all’interno della CEE Italia esclusa, se viaggiano all’estero (rispetto all’Italia) riceveranno fattura con inversione contabile
b) i clienti con nazionalità fuori dalla CEE , se viaggiano all’estero
(rispetto all’Italia) riceveranno normale fattura senza inversione contabile
La circolare dell’Agenzia delle Dogane fornisce i chiarimenti sugli obblighi, a far data dal 1° gennaio 2021, per ottenere il codice identificativo – meglio nota come “licenza fiscale”, per le seguenti tipologie:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori);
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori)
Dato che a far data dal 01 gennaio 2021, entreranno in vigore le nuove natura IVA da applicare alle esenzioni sui viaggi all’estero e sugli “Esportatori abituali”, agenzia delle entrate ha chiarito come applicarle.
Viaggio estero
art. 7 – tratta estera di un viaggio estero – N2.1
art. 9 – tratta italiano di un viaggio estero – N3.4
Esportatori abituali – N3.5
In allegato il documento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce a pagina 24 , che la natura IVA per l’art. 9 è l’N3.4
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, Articolo 12 septies
Il file xml della fattura elettronica, deve contenere i seguenti dati:
Per la gestione in BUSSTOP vedere manuale delle novità rel. 1015