Category: Normativa

Biglietti/abbonamenti venduti Online – Scontrino si o scontrino no?

Vendite online a privati

Tutte le vendite online effettuate nei confronti di privati (B2C) nell’ambito dell’eCommerce diretto o indiretto non richiedono l’emissione della fattura o dello scontrino.  È sufficiente che i corrispettivi giornalieri vengano annotati nel registro dei corrispettivi di vendita e che vengano assolti tutti gli obblighi IVA, quali liquidazioni periodiche, conservazione della documentazione, ecc.

Con riguardo proprio all’IVA, torna a essere rilevante la distinzione tra eCommerce diretto e indiretto, dato il loro diverso trattamento fiscale.

Distinzione tra eCommerce diretto e indiretto

  • E-commerce diretto: riguarda solo beni immateriali come la vendita di prodotti digitali, come e-book, brani musicali scaricabili in formato mp3, software o app per smartphone e simili
  • E-commerce indiretto: riguarda la vendita di beni materiali. In questo caso, soltanto la transazione avviene per via telematica la cessione del prodotto segue i canali tradizionali come la spedizione e la consegna al cliente

In entrambi i casi, si deve gestire il registro dei corrispettivi in modo diverso a seconda della tua tipologia di cliente:

  • per le vendite verso clienti che hanno Partita IVA si deve emettere obbligatoriamente la fattura e tenere il registro dei corrispettivi “cartacei” che può corrispondere a un software o a un registro da compilare manualmente
  • per le vendite che si effettuano verso clienti privati, invece non si è obbligati all’emissione delle fatture, a meno che la fattura non sia esplicitamente richiesta dal tuo cliente

Si è anche sempre esonerati dalla comunicazione dei corrispettivi elettronici all’agenzia delle entrate.

Attenzione però: se il privato domanda espressamente l’emissione della fattura, questa dovrà essere obbligatoriamente emessa dall’esercente senza che egli possa opporre la suddetta esenzione.

Fatture per passaggi interni di beni e servizi

Codice documento TD26

Premesso che dovrete sempre chiedere conferma dal commercialista per quanto sotto riportato

L’Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 37 del 27/11/2018, aggiornata il 23/04/2021, ha confermato che le fatture per passaggi interni di beni e servizi seguono le regole ordinarie e, quindi, vanno trasmesse all’emittente mediante il SDI
Infatti:
– le fatture per passaggi interni di beni e servizi devono essere fatture elettroniche inviate al SdI;
– deve essere utilizzato il Tipo Documento TD26 “Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. 633/72)” in cui, nei campi destinati al cedente/prestatore (nostra azienda) e al cessionario/committente, (cliente/fornitore) vanno riportati i dati del soggetto che trasmette. (nostra azienda)
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cedente/prestatore (nostra azienda) emette un’autofattura per i passaggi interni, inviandola al SdI con Tipo Documento TD26 e che, pertanto, ai fini della compilazione del documento, nei campi relativi al cedente/prestatore (nostra azienda) e al cessionario/committente (fornitore) vanno riportati i dati del cedente/prestatore emittente. (nostra azienda)
Si desume, quindi, che, per i passaggi interni di beni e servizi, il Tipo Documento TD26 può essere utilizzato sia come fattura che come autofattura, fermo restando che, in entrambi i casi, i campi destinati al cedente/prestatore e al cessionario/committente devono essere compilati riportando i dati del medesimo soggetto, cioè del cedente/prestatore.

Come creare i documenti TD26

I campi utilizzati da BUSSTOP nei file XML

  • 2.1.2.2 Riferimento ordine
  • 2.1.2.3 Data ordine
  • 2.1.2.4 Riga ordine
  • 2.1.2.5 Codice commessa/convenzione
  • 2.2.1.15 Riferimento amministrazione
  • 2.2.1.3.1 Codice articolo tipo
  • 2.2.1.3.2 Codice articolo valore
  • 2.2.1.16.1 Tipo dato note fatt.elett.
  • 2.2.1.16.2 Note aggiuntive fattura elettronica

Dove trovarli

In prenotazione

  • dati fattura elettronica

  • dati facoltativi

In fattura immediata

Nei contratti



Fattura elettronica – aggiornamento 1.7.1

Tra le novità introdotte con l’aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica pubblicate il 1.08.2022 dall’Agenzia delle Entrate e in vigore dal 1.10.2022, v’è l’introduzione del nuovo tipo documento TD28, che l’acquirente italiano indica nell’ autofattura per gli acquisti da fornitori sammarinesi.
Nello specifico, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente a San Marino, deve emette autofattura, inviandola al SdI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere l’IVA e comunicare all’Agenzia i dati relativi all’operazione. Invece, il TD17 o TD19 deve essere adoperato nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta, per l’assolvimento dell’IVA.

Con questo aggiornamento, sono state introdotte le seguenti novità:

  • il nuovo tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA;
  • le nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali” per riportare in fattura da un lato, l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24 (per la quale occorre compilare il campo “TipoDato” con il valore “F24”) e, dall’altro, il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni dal deposito IVA (per il quale, invece, occorre compilare “TipoDato” con “NellAnno” o con “AnniPreced” a seconda che l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito o in un periodo d’imposta successivo);
  • il nuovo controllo sulla fattura con codice 00476 per verificare la non ammissibilità di una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario committente, un valore diverso da IT.

Inoltre, sono modificati i criteri di controllo per:

  • l’errore 00471, che indica che il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente, relativo ai tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD07, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28;
  • l’errore 00472, che indica che il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente, per i tipi documento TD21 e TD27;
  • l’errore 00475, ossia l’obbligo della presenza della partita IVA del cessionario/committente, anche per il tipo documento TD28;
  • l’errore 00473, relativo alla non ammissibilità di un cedente italiano, aggiungendo il tipo documento TD28.

Infine, sono state aggiornate le descrizioni:

  • dei codici di errore 00401 e 00430 (relativi all’ammissione dell’elemento <Natura> in caso di aliquota diversa da zero, nel caso di TD16);
  • della natura N7.

Cessioni di beni a clienti di San Marino

Dal 1°luglio 2022, per le cessioni di beni al cliente sammarinese, il fornitore italiano deve emettere fattura elettronica. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

  • il numero fiscale identificativo (Codice Operatore Economico) del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM); Esempio: SM12345
  • nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino (2R4GTO8);
  • nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”).

L’ufficio di San Marino effettua la verifica del regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.
Quest’ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell’operatore italiano, all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l’esito del controllo operato dall’ufficio Tributario di San Marino.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi, emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Acquisti di beni da San Marino

1) Fattura cartacea con addebito dell’IVA: per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di beni da San Marino, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un operatore economico residente a San Marino, deve emette una autofattura, inviandola al Sistema d’Interscambio, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere. .

2) Fattura cartacea senza addebito dell’IVA: se la fattura non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il soggetto sammarinese cedente deve:

  • emettere la fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia la partita IVA del cessionario italiano;
  • presentare all’Ufficio tributario di San Marino i due esemplari di fattura accompagnati da un elenco riepilogativo in due copie;
  • trasmettere al cessionario italiano uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio tributario di San Marino con l’apposizione del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Il cessionario soggetto passivo nazionale è a sua volta chiamato:

  • ad assolvere l’imposta mediante reverse charge, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese; nel campo “Tipo documento” deve indicare il codice TD19;
  • ad annotare le fatture nei registri delle IVA vendite e degli IVA acquisti secondo le modalità e i termini ordinari, esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta.

3) Fattura elettronica con addebito dell’imposta: nel caso in cui la fattura emessa dall’operatore sammarinese rechi l’imposta dovuta dal cessionario nazionale:

  • l’imposta deve essere versata dal cedente all’Ufficio tributario di San Marino;
  • l’Ufficio tributario di San Marino entro 15 giorni provvede a riversare le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e a trasmettere allo stesso in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
  • l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi:

a) l’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’Ufficio tributario di San Marino sia al cessionario, attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi”; solo a partire da tale momento quest’ultimo è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta;
b) in caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’Ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, l’Ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente rispetto a quella dovuta, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisce all’Ufficio tributario le somme versate e non dovute.

4) Fattura elettronica senza addebito dell’imposta
Nel caso di emissione della fattura elettronica senza l’indicazione dell’imposta dovuta, il cessionario italiano, se l’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate è positivo, annota la fattura sui registri IVA vendite e acquisti e procede al versamento dell’imposta integrando la fattura (art. 17, comma 2, D.P.R. n.  633/1972) con tipo documento TD19.

Prestazioni di servizi rese da operatori sammarinese
Le prestazioni di servizi rese da operatori sammarinesi vengono trasmesse elettronicamente dal committente italiano, tramite il meccanismo del reverse charge indicando nel campo “Tipo documento” del file xml il codice TD17.

Depositi e distributori minori

Dal 1 gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate. Questo è possibile per:

  • i depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti depositi minori);
  • i distributori automatici di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti distributori minori).

Tale registro non deve essere vidimato ma va compilato seguendo alcune istruzioni che vi riportiamo sinteticamente:

  • nel registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
  • la giacenza iniziale da inserire nel registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
  • il carico deve essere registrato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo li dati riportati sull’eDAS;
  • lo scarico è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
  • entro il mese di febbraio dell’anno successivo, si deve trasmette, tramite PEC, all’Ufficio delle Dogane competente, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico e scarico, gli eDAS e il prospetto riepilogativo, devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Inversione contabile

l’uso della natura N2.1, dal 2021, è obbligatoria:

  • tanto per le operazioni effettivamente “non soggette” ossia quelle (verso chiunque) territoriali extra UE (comma 6-bis, lettera b),
  • quanto per quelle territoriali in altri Stati UE nei quali – per l’operazione – opera il reverse charge e quindi per il fornitore IT non stabilito in detto Stato, l’obbligo della fatturazione dall’Italia (comma 6-bis, lettera a).

L’art. 21, comma 6-bis- lett. a), recita: “I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile“;

A stretto rigore normativo per queste ultime si presenta pertanto la necessità di dover indicare in fattura la dicitura “inversione contabile” che, come meglio precisato nella guida AdE (versione 1.3 aggiornata al 18 dicembre 2020), va gestita inserendo «la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>». – VEDERE PAGINA 26 DELLA GUIDA SOTTO RIPORTATA20201218 Guida_compilazione-FE_18 12 20Scarica

Premesso tutto questo, l’inversione contabile dipende dalla nazionalità del cliente e in sintesi si può dire che:
a) i clienti con nazionalità all’interno della CEE Italia esclusa, se viaggiano all’estero (rispetto all’Italia) riceveranno fattura con inversione contabile
b) i clienti con nazionalità fuori dalla CEE , se viaggiano all’estero
(rispetto all’Italia) riceveranno normale fattura senza inversione contabile

Obblighi sugli erogatori di carburante dal 01/01/2021

La circolare dell’Agenzia delle Dogane fornisce i chiarimenti sugli obblighi, a far data dal 1° gennaio 2021, per ottenere il codice identificativo – meglio nota come “licenza fiscale”, per le seguenti tipologie:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori);
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori)

Chiarimento Agenzia delle Entrate in merito alle nuove “natura IVA” e sui “Tipi documento”

Dato che a far data dal 01 gennaio 2021, entreranno in vigore le nuove natura IVA da applicare alle esenzioni sui viaggi all’estero e sugli “Esportatori abituali”, agenzia delle entrate ha chiarito come applicarle.

Viaggio estero

art. 7 – tratta estera di un viaggio estero – N2.1
art. 9 – tratta italiano di un viaggio estero – N3.4

Esportatori abituali – N3.5

In allegato il documento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce a pagina 24 , che la natura IVA per l’art. 9 è l’N3.4

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