Category: Normativa

Primi cenni sulle fatture elettroniche tra privati

Fin dal 1 gennaio 2017, BUSSTOP è in grado di emettere fatture elettroniche verso un soggetto privato.
Ad oggi non sono stati ancora chiariti perfettamente alcuni punti ed in particolare i metodi di spedizione del file xml.
In ogni caso, il cliente deve fornirvi un codice univoco, ottenuto iscrivendosi ad una piattaforma diversa dallo SDI (???) che provvederà a far pervenire la fattura al cliente stesso, e l’indirizzo PEC a cui eventualmente spedire direttamente le fatture.

Vediamo dove gestire questi dati

Scheda clienti (privati)

inserimento pec 
campo Indirizzo email x fattura (rettangolo rosso)

Inserimento codice univoco

Se il codice univoco viene fornito, inserirlo nel campo indicato dal rettangolo rosso.
Se non viene fornito invece, indicare 7 volte zero (0000000) come nel nostro esempio.

Naturalmente non vanno attivati i flag soggetto pubblico e cod. cup/cig obbligatorio

Alla pagina dei pagamenti, indicare la banca di appoggio per eventuali bonifici, come mostrato in figura

Dovendo distinguere il sezionale tra fatture elettroniche e fatture elettroniche con split payment, accedere ad Archivi – Amministrazione – Azienda – pagina Fattura elettronica ed indicare:

Il prefisso per le fatture e note di credito elettroniche dei privati (P nel nostro esempio) e Il prefisso per le fatture e note di credito per fatture con split payment (cartacee o elettroniche che siano)

Sui metodi di spedizione, ci riserviamo di fornire maggiori notizie, non appena ne entreremo in possesso.

Quando si deve emettere la fattura per un servizio di noleggio bus ?

ATTENZIONE: questo post non ha la pretesa di istruire nessuno, per questo c’è il vostro consulente fiscale, ma dato che ci è stato più volte richiesto, vogliamo dare indicazione di come si comportano la stragrande maggioranza delle aziende.


Quando si deve emettere la fattura per un servizio di noleggio bus ?

E’ la domanda che tutti si sono posti e che purtroppo trova risposte diverse a secondo del soggetto a cui è stata rivolta.
Noi proviamo a fare chiarezza , pubblicando gli articoli 2 , 3, 6 del DPr_633_1972_74ter in materia di iva.

L’articolo 2 indica cosa si intende per cessione di beni escludendo di fatto, i servizi con conducente
L’articolo 3 indica chiaramente che il trasporto rientra nella prestazione di servizi
L’articolo 6 ci dice che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo

Da questo si dovrebbe (***) dedurre che, la fattura può essere emessa per un servizio di noleggio autobus, in un arco temporale che prevede come data massima quella del pagamento.

Questo collimerebbe con il fatto che, se si incassa in anticipo il corrispettivo del servizio, si deve emettere fattura con la data di incasso. (fatture anticipate) o fattura parziale se l’incasso è relativo ad un acconto (fatture di acconto)

Naturalmente fatturare prima, per esempio nel mese di svolgimento del servizio, non è mai errato ma non dovrebbe essere un obbligo, così come non dovrebbe essere un obbligo, fatturare il giorno stesso del servizio.

Tutto questo ragionamento, porta a pensare che l’emissione di ricevute fiscali emesse in data del servizio, diventino superflue.

*** Abbiamo volutamente utilizzato il condizionale, dato che alcuni consulenti sostengono posizioni diverse sull’uso di ricevute fiscali e tempistiche.

Articolo 2 (cessione di beni)
In vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta’ ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta’;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attivita’ propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalita’ estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attivita’, con esclusione di quei beni per i quali non e’ stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa’ di ogni tipo e oggetto nonche’ le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita’ giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa’ o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 9, lettera a), della ;legge 28 gennaio 1977, n. 10
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) (soppressa);
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa’ e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) (soppressa);
h) (soppressa);
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato ne’ zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge , convertito nella , e successive modificazioni ed integrazioni.19 ottobre 1938, n. 1933 legge 5 giugno 1939, n. 937
Articolo 3 (prestazioni di servizi)
In vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche’ le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche’ l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche’ delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita’ istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita’ educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta’ sociale, nonche’ delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente.
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita’ commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (lettera soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita’ elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita’ di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita’;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.
Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta e’ stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo.
Articolo 6 –
Effettuazione delle operazioni.
In vigore dal 1 gennaio 2013 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita’ e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta’ di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta’ divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) (lettera abrogata). Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta e’ versata con le modalita’ e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonche’ per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 – Pagina 12 costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita’ sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’ di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e’ pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. Torna al sommario Articolo 7 – Territorialita’ dell’imposta – Definizioni In vigore dal 25 novembre 2014 1. Agli effetti del presente decreto: a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio

Puntualizzazione su note di credito in regime split payment

Ipotesi: emissione fattura a cliente in regime iva ordinario e nota di credito quando il cliente è passato al regime split payment.

Dal sole 24 ore
Lo split payment modifica anche le regole per l’emissione delle note di variazione Iva, note che devono seguire procedure differenti a seconda che si riferiscano a fatture emesse prima o dopo il 1° luglio 2017. In particolare, per tutte le operazioni che dalla predetta data sono passate dal regime ordinario a quello della scissione dei pagamenti in caso di variazione dell’imponibile o dell’imposta, il fornitore, nell’emettere la nota di variazione, deve tener conto del regime Iva applicato alla fattura
qui l’articolo: https://goo.gl/nu5jbz

In sostanza, è stata emessa fattura con iva ordinaria e l’eventuale nota di credito deve essere emessa sempre in regime ordinario, pur essendo il cliente passato nel frattempo al regime split payment.

Come sempre informarsi con il proprio consulente fiscale.

Non obbligatorietà del Modulo assenze (art.561)

Quanto riportato in questo post va verificato con il proprio consulente.
BUSSTOP snc non si assume responsabilità per quanto pubblicato
Il 1 settembre 2016 il Ministero degli Interni ha emanato una circolare che, di fatto, abolisce l’obbligo di documentare su modulo cartaceo le attività svolte dai conducenti professionali in assenza di cronotachigrafo.

I conducenti professionali, che operano nell’autotrasporto, hanno l’obbligo di registrare le loro attività attraverso il cronotachigrafo, per verificare che il loro lavoro sia compatibile con i principi della sicurezza,

Quello che però, non è chiaro, è che l’obbligo di registrazione prevede che un conducente documenti la propria attività lavorativa e non, anche al di fuori dell’orario e del posto di lavoro. 
In assenza di un cronotachigrafo, il conducente ha obbligo di documentare ciò che fa, scegliendo fra Lavoro, Disponibilità e Riposo.

Il Regolamento CE 165/2014 all’articolo 34 precisa che, un conducente che svolge delle attività non sul veicolo (compreso il riposo) e che, quindi, non ha un cronotachigrafo per registrarle, ha l’obbligo di provvedere manualmente alla registrazione quando tornerà a bordo e disporrà del cronotachigrafo.
Tale registrazione dovrà avvenire sulla carta cronotachigrafica se si usa un cronotachigrafo digitale. Si utilizzerà, invece, il retro dei dischi cartacei in caso di utilizzo di un cronotachigrafo analogico.
Fino ad ora avveniva che determinate attività, svolte in assenza di cronotachigrafo, dovevano essere riportate in un documento chiamato “Modulo Assenze” oppure “Giustifica“.
Il modulo cartaceo era stato istituito dal Decreto Legislativo n° 144 del 04/08/2008 ed in sua assenza era prevista una sanzione minima di 155 €, oltre all’obbligo di produrre il modulo mancante entro 30 giorni presso un Comando di Polizia.
L’obbligo di utilizzare il ‘Modulo Assenze’ (art.561) si aveva nei seguenti casi:
  1. Malattia
  2. Ferie
  3. Congedo o Recupero
  4. Guida di veicoli non rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. CE 561/2006 (ad esempio furgoni al di sotto dei 35 q.li)
  5. Svolgimento di altri lavori  (ad esempio in officina, in magazzino, in piazzale, etc.)
  6. Disponibilità
Da ora in avanti non sarà più obbligatorio produrre il modulo cartaceo (“Modulo Assenze”) e, in caso di assenza del modulo cartaceo, non potranno essere più applicate sanzioni per questo motivo.
Attenzione ..Questo non vuol dire che sia sparito l’obbligo di registrare le attività svolte in assenza di cronotachigrafo !!
Infatti, quando il conducente svolgerà attività in assenza di cronotachigrafo, dovrà sempre e comunque provvedere a registrarle manualmentesulla propria smartcard oppure sul retro del disco.
Egli potrà, però, usare ancora il Modulo Assenze in caso di difficoltà o impossibilità ad effettuare la registrazione manuale.
Ovvero: il modulo cartaceo non rappresenta più un obbligo, ma è una facoltà che consente di assolvere un altro obbligo, che è quello di registrare sempre e comunque le attività di vita e lavorative del conducente professionale.
Per quanto sopra, in assenza di modulo cartaceo e in assenza pure di registrazione manuale delle attività, le autorità non potranno più sanzionare l’assenza di modulo cartaceo (155,00 € ai sensi del D.Lgs 144/2008) , ma sanzioneranno l’assenza di registrazioni cronotachigrafiche (51,00 € ai sensi dell’art. 19 della Legge 727/78).
Fonti normative;
  1. Regolamento CE 165/2014 – Art. 34 : obbligo di registrare manualmente le attività svolte in assenza di cronotachigrafo e invito agli Stati membri a non richiedere moduli cartacei per attestare le stesse attività.
  2. Nota Chiarificativa n° 7 della Commissione Europea 
  3. Circolare Ministero Interno N° 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016

Obbligatorietà dei fogli di viaggio

La legge 14 del 27/02/2009 all’art. 5 bis comma 4 recita:

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:

  • 1) targa veicolo; 
  • 2) nome del conducente; 
  • 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 
  • 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 
  • 5) dati del committente. 

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane”;

Qui la legge completa

Salario minimo in Francia – Esenzioni per Bus Operator

Lo studio del Dott. Giuseppe Ciccarese che ringraziamo, ci comunica le seguenti precisazioni in merito a:

Salario minimo in Francia – Esenzioni per Bus Operator

Con decreto n°2016-418 del 07.04.2016 il governo francese ha approvato la „legge

Macron“ che modifica alcuni aspetti della legge sul lavoro in Francia contro la

concorrenza sleale e l’antidumping.

La legge Macron che entrerà in vigore il 01.07.2016 impone adesso anche alle

aziende estere che svolgono servizi di trasporto (merci/persone) sul territorio francese

l’adozione di un salario minimo per i propri lavoratori dipendenti seguendo il percorso

della Germania.

Il salario minimo francese (SMIC) prevede la seguente retribuzione:

Ora 9,61 €uro/lordo

Mensile 1.457,52 €uro/lordo

Annuale 17.490,20 €uro/lordo

A seguito di un intervento immediato di alcune associazioni di categoria come la CPT

inglese, il governo francese ha dichiarato in questi giorni nel corso di una riunione ad

alto livello politico a Bruxelles che

• i servizi di trasporto persone a “porte chiuse” da un paese estero e ritorno con

clienti non francesi verranno considerati come operazioni di transito e

saranno quindi esentati dalla legge sul salario minimo (SMIC)

l’esenzione include anche i casi in cui sono previsti pernottamenti e/o soste in

Francia durante un tour di transito con un itinerario più lungo.

Di seguito Vi riportiamo la comunicazione resa nota da parte dell’associazione di

categoria inglese CPT:

www.cpt-uk.org/index.php?fuseaction=newsevents.list_news&news_id=1247

L’introduzione del salario minimo in Francia riprende analoghi oneri amministrativi

come in Germania. Considerando che la commissione europea ha avviato lo scorso

anno una procedura di infrazione contro la Germania, ci aspettiamo che anche in

Francia ci saranno ulteriori cambiamenti da parte del governo francese.

Ancora modifiche alla dichiarazione del salario minimo in Germania

In virtù di nuovi sviluppi Vi informiamo che le autorità tedesche hanno modificato la procedura per la notifica per i dipendenti impiegati su territorio tedesco.
Da agosto 2015 non è più necessario adempire in Germania ai vari obblighi previsti dalla legge sul salario minimo (Mindestlohngesetz) se si soddisfano uno dei seguenti criteri:
1.)    lo stipendio regolare riconosciuto e corrisposto al dipendente supera 2.958,- €uro lordi al mese
2.)    lo stipendio regolare riconosciuto al dipendente supera 2.000,- € lordi al mese e il datore di lavore è in grado di dimostrare di aver corrisposto al dipendente il medesimo stipendio mensile nel corso degli ultimi 12 mesi
3.)    il datore di lavoro impiega in azienda con regolare contratto di lavoro un „parente stretto“ come ad esempio coniuge, convivente registrato, figli, genitori)
ATTENZIONE:
La legge sul salario minimo (che prevede come già noto un pagamento di 8,50€/ lordi a ora per ogni dipendente che lavora sul territorio tedesco) continua però ad essere applicata in tutti gli altri casi!!
L’esenzione di cui sopra si riferisce dunque solo ed esclusivamente
          se viene soddisfatto uno dei tre criteri sopracitati
          in caso di trasporti di solo transito


Fonte Studio Dott. Ciccarese di Monaco di Baviera

Le nuove regole della conservazione sostitutiva e il pagamento dei bolli per le fatture elettroniche

La conservazione di libri, registri e fatture elettroniche si effettua con cadenza annuale entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi  (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94).

Tutti i documenti informatici, devono avere caratteristiche di non modificabilità, integrità, autenticità e leggibilità anche utilizzando i formati scelti dal responsabile della conservazione che deve motivarne la scelta nel manuale di conservazione.

Nello specifico la conservazione dei documenti informatici è improntata al rispetto delle vigenti disposizioni civilistiche in materia di tenuta della contabilità e prevede anche che siano consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici. Il processo di conservazione si chiude con l’apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, il quale è stato già firmato digitalmente secondo le regole in vigore
Gli archivi devono essere conservati per almeno 10 anni e si consiglia di averne più copie.
l’imposta di bollo
Rispetto alle precedente normativa, c’è stata una semplificazione nell’assolvimento dell’imposta di bollo. 
L’art. 6 disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti per i soggetti passivi IVA. Non c’è più l’obbligo di versamento dell’imposta a preventivo e consuntivo, ma il solo versamento tramite modello F24 online, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile. (fine aprile)

Suggerimenti Compilazione Fattura elettroniche – Documento ufficiale

Pubblichiamo di seguito, il documento ufficiale per la compilazione delle fatture elettroniche versione 1.1 (quella con lo split payment)

Da questo documento, potete ricavare le risposte da dare alle PA che vi contestano fatture che invece sono emesse correttamente.

Suggerimenti compilazione fattura PA vers. 1.1

scaricabile anche dal sito della P.A.Fatturazione elettronica

Premendo i tasti CTRL F si apre una stringa con la quale, inserendo una parola o una frase, potete fare ricerche all’interno del documento.

Provate con la parola “Fiscale” per ricercare il paragrafo relativo al codice fiscale.
Fate attenzione perché le parole sono senza spazi, per cui se volete scriverle entrambe, dovete digitare CodiceFiscale
oppure “bollo” per individuare DatiBollo

Un paio di casi:

proprio su partita iva e bollo segnaliamo che:

  1. alcune PA hanno respinto la fattura perché contenente partita iva e non codice fiscale. L’art. 1.4.1.2 recita che il codice fiscale è obbligatorio, solo in assenza di partita iva
  2. vengono richieste le diciture più fantasiose, per indicare il bollo in fattura. L’art. 2.1.1.6.1, recita che l’unico valore ammesso è “SI”
L’errata indicazioni di dati anagrafici del committente/cliente, non deve essere motivo di respingimento della fattura, in quanto l’unico codice che ha prevalenza su tutto è IPA
Con questo codice, si accede all’archivio nazionale delle pubbliche amministrazioni nel quale sono riportati tutti i dati fiscali corretti.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google