Dichiarazione in Germania ? Un po’ più semplice di quanto sembra
Per tutte le altre informazioni e la modulistica, fare riferimento al post “Dichiarazione salario minimo per la Germania” pubblicato a gennaio 2015
Per le operazioni da effettuare a partire dal 1 Gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono
acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.
La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (D.Lgs. 175/2014).
Fino al 11 Febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al
proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità.
In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione
d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente al 11 Febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 Febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare, da parte del cedente o prestatore, l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate da parte del committente.
Al fine di certificare l’avvenuto riscontro dal parte del soggetto emittente è opportuno riportare sul
documento gli estremi del Protocollo Telematico della ricevuta attestante la presentazione della dichiarazione da parte del committente.
In BUSSTOP è stata di conseguenza implementata la possibilità di inserire nell’anagrafica cliente, il Protocollo Telematico che verrà poi stampato in fattura.
Per la configurazione, vedi Manuali Busstop – Come si fa
Premessa
essendo la fattura elettronica alle “prime armi” , quanto sotto riportato è soggetto a variazione.
Alcuni di voi hanno scelto di gestire in proprio il post emissione delle fatture elettroniche.
Questo significa che la spedizione dei file xml all’ SDI avviene tramite posta certificata PEC.
Ma quali solo le email di scambio quando si adotta questo sistema?
Le prime due, sono le consuete ricevute per un qualsiasi messaggio inviato con la PEC
Dal 01 gennaio 2015, la Germania ha varato una nuova Legge che garantisce un salario minimo di € 8,50 l’ora.
Tale legge non riguarda solo le aziende tedesche, ma coinvolge anche aziende straniere che lavorano su territorio tedesco.
Per quanto compete il nostro settore, le aziende straniere di trasporto persone con autobus (ovvero anche le aziende italiane) che attraversano il territorio tedesco per destinazione, transito e/o cabotaggio, sono coinvolte e devono ottemperare ad alcuni obblighi che andiamo a riassumere.
di notificare alla Direzione Federale delle Finanze – prima del viaggio – il “modulo 033037 mobil” contenente il piano operativo dell’attività in Germania; l’inizio e la probabile durata della attività; i dati dei dipendenti impiegati sul territorio tedesco; le garanzie del datore di lavoro e l’indirizzo dove è reperibile la documentazione giustificativa.
Il dipendente deve registrare in azienda – entro 7 giorni – dopo l’operazione tutti i documenti giustificativi degli orari lavorativi che devono essere conservati ed archiviati per almeno due anni in Germania oppure presso la sede aziendale.
Il modulo (debitamente compilato e firmato) deve essere conservato accuratamente, accompagnato dalla ricevuta della conferma di ricezione fax.
E’ opportuno che quando vi servite di colleghi terzi per espletare un servizio con destinazione in Germania, chiediate un certificato di conformità alle nuove disposizioni.
Inoltre, si consiglia, in via precauzionale, di conservare sul pullman una copia del contratto di
lavoro e/o altra documentazione che attesti il pagamento del salario minimo di 8,50 à ora/lordi.
ATTENZIONE
Il non ottemperare agli obblighi di questa nuova legge Tedesca, comporta una ammenda fino a 30.000 €.
Ricordate pertanto che il modulo deve essere inviato PRIMA del viaggio e che deve essere compilato in ogni sua parte ed infine, deve essere firmato
Dove spedire la dichiarazione
Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1-3
50668 Köln
Fax: 00 49 (0) 221/964870
Allegato in versione italiana da non spedire
Allegato in versione tedesca da utilizzare
Come sempre, la nostra azienda sta studiando la soluzione informatica più idonea per cercare di integrare in BUSSTOP anche questo adempimento
Il d.m. 17 giugno 2014 (vedi gazzetta ufficiale. n. 146 del 26 giugno 2014) ha modificato, le regole
sull’ assolvimento dell’imposta di bollo anche per le fatture elettroniche.
Queste sono, a tutti gli effetti fatture e quindi, a queste si applicano tutte le norme specifiche in materia di Iva e di imposta di bollo.
A titolo di esempio, ricordiamo che il bollo da 2 euro (al momento in cui scriviamo) va inserito in fattura se gli importi non soggetti a Iva sono superiori a 77,47 euro, in caso di:
Come si applica il bollo sulla fattura elettronica ?
Non si può trasformare la fattura elettronica in fattura cartacea mediante la stampa e apporre il contrassegno telematico sulla versione cartacea perché del tutto inutile: la marca da bollo così apposta non soddisfa, infatti, l’adempimento.
Dal 27 giugno 2014, con l’entrata in vigore del dm 17 giugno 2014 , è possibile assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale mediante modello F24 che dovrà essere versato a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile, 29 aprile negli anni bisestili). La nuova norma elimina i versamenti in acconto e a saldo e modifica il metodo di pagamento: da modello F23 a modello F24. In questo modo l’imposta è assolta sulle fatture effettivamente emesse e non su un numero previsionale.
Inoltre, con le nuove regole, non sarà più necessaria la comunicazione preventiva mediante lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate.
Infine, nel file xml della fattura elettronica, occorre riportare la norma di riferimento. (ci pensa busstop) In attesa che venga aggiornato il tracciato della Fattura PA, nel campo “Numero Bollo” viene inserita la stringa “DM-17-GIU-2014”.
Vedere manuale di BUSSTOP ala pagina La fattura elettronica
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, siamo obbligati ad inviare i file xml con importo netti + iva perché è così che vogliono le P.A.
Per coloro che lavorano già in questo modo, il problema non si pone, mentre chi lavora con importi lordi, potrebbe avere differenze decimali in fattura.
Facciamo un esempio con un servizio di importo pari a € 1.050,00 iva inclusa.
BUSSTOP è costretto a scorporare l’iva e poi ricalcolarla, proprio perché le P.A. esigono solo importi netti.
Vediamo come vengono fatti i calcoli:
€ 1.050,00 / 1.10 = 954,55 (netti)
€ 954,55 * 10% = 95,46 che sommati danno € 1050,01 (diverso quindi da quanto pattuito)
Il conteggio diventa ancora più problematico, qualora si fatturi una serie di servizi con medesimo importo (per es. un contratto per 10 corse mensili)
€ 105,00 / 1.10 = 95,45 * 10 = 954,50
€ 954,50 * 10% = 95,45 che sommati danno € 1049,95 (diverso quindi da quanto pattuito)
Per risolvere il problema, siamo intervenuti con una routine che arrotonda per difetto l’imponibile (nel primo caso) e arrotonda per eccesso l’iva (nel secondo caso), ma costringendoci poi ad esporre in fattura contratti e solo nel caso si lavori con importi lordi, gli importi singoli al lordo.
esempio come sopra per fatture a contratto elettroniche.
n. 10 corse a € 105,00 iva compresa a corsa = netto 954,54 + iva 95,46 (contratto a corsa)
n. 10 giorni a € 105,00 iva compresa a giorno = netto 954,54 + iva 95,46 (contratto a giorno)
Km giornalieri 10×10 giorni a € 1,05 iva compresa a km (contratto a km)
Quelle su carta, non subiscono variazioni nelle diciture, in quanto solo ad uso interno.
Naturalmente, lavorando al netto di iva,non si porrebbe il problema del totale lordo con presenza di decimali.
Il processo di conservazione dei documenti informatici termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione.