Category: Normativa

Nuove norme sugli Esportatori abituali

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1 Gennaio 2015, gli  esportatori abituali che intendono
acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.
La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (D.Lgs. 175/2014).

Fino al  11 Febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al
proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità.
In  questo  caso,  il  fornitore  non  dovrà  verificare l’avvenuta  presentazione  della  dichiarazione
d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia,  per  le  dichiarazioni  d’intento  che  esplicano  effetti  anche  per  operazioni  poste  in essere  successivamente al 11 Febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 Febbraio 2015, di trasmettere le  dichiarazioni  in  via  telematica  e  di  riscontrare,  da  parte  del  cedente  o prestatore, l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate da parte del committente.

Al fine di certificare l’avvenuto riscontro dal parte del soggetto emittente è opportuno riportare sul
documento  gli  estremi  del  Protocollo  Telematico  della  ricevuta  attestante  la  presentazione della dichiarazione da parte del committente.

In BUSSTOP è stata di conseguenza implementata la possibilità di inserire nell’anagrafica cliente, il Protocollo Telematico che verrà poi stampato in fattura.

Per la configurazione, vedi Manuali Busstop – Come si fa

Mail di controllo su fatture elettroniche

Premessa

essendo la fattura elettronica alle “prime armi” , quanto sotto riportato è soggetto a variazione. 

Alcuni di voi hanno scelto di gestire in proprio il post emissione delle fatture elettroniche.
Questo significa che la spedizione dei file xml all’ SDI avviene tramite posta certificata PEC.
Ma quali solo le email di scambio quando si adotta questo sistema?

Le prime due, sono le consuete ricevute per un qualsiasi messaggio inviato con la PEC

1) ACCETTAZIONE: attesta che il messaggio è stato è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

2) CONSEGNA: attesta che il messaggio inviato con la PEC è stato consegnato alla casella di destinazione.


Queste due invece, sono tipiche della gestione delle fatture elettroniche
3) RICEVUTA DI CONSEGNA (SDI HA CONSEGNATO LA FATTURA ALL’ ENTE)

4) NOTIFICA DI ESITO (ACCETTAZIONE O RIFIUTO DELLA FATTURA)

Purtroppo i messaggi di risposta 3 e 4  non fanno riferimento esplicito al loro contenuto. In sostanza non è immediatamente intercettabile il o i pacchetto/i di spedizione delle fatture elettroniche.
In esse è riportato un ID assegnato dal sistema SDI che lega tra di loro i messaggi, ma che a voi non da alcuna informazione.


Per poter vedere il numero di pacchetto di spedizione a cui fanno riferimento, entrare nella mail ed aprire l’allegato POSTACERT.EML

Una volta trovato il numero di pacchetto di spedizione, che rammentiamo essere composta dalla vostra partita iva + un progressivo di spedizione, aprire il corrispondente file xml peR trovare la/le fatture a cui il messaggio fa riferimento

Dichiarazione salario minimo per la Germania

Dal 01 gennaio 2015, la Germania ha varato una nuova Legge che garantisce un salario minimo di € 8,50 l’ora.
Tale legge non riguarda solo le aziende tedesche, ma coinvolge anche aziende straniere che lavorano su territorio tedesco.
Per quanto compete il nostro settore, le aziende straniere di trasporto persone con autobus (ovvero anche le aziende italiane) che attraversano il territorio tedesco per destinazione, transito e/o cabotaggio, sono coinvolte e devono ottemperare ad alcuni obblighi che andiamo a riassumere.

di notificare alla Direzione Federale delle Finanze – prima del viaggio – il “modulo 033037 mobil” contenente il piano operativo dell’attività in Germania; l’inizio e la probabile durata della attività; i dati dei dipendenti impiegati sul territorio tedesco; le garanzie del datore di lavoro e l’indirizzo dove è reperibile la documentazione giustificativa.

Il dipendente deve registrare in azienda – entro 7 giorni – dopo l’operazione tutti i documenti giustificativi degli orari lavorativi che devono essere conservati ed archiviati  per almeno due anni in Germania oppure presso la sede aziendale.

Il modulo (debitamente compilato e firmato) deve essere conservato accuratamente, accompagnato dalla ricevuta della conferma di ricezione fax.

E’ opportuno che quando vi servite di colleghi terzi per espletare un servizio con destinazione in Germania, chiediate un certificato di conformità alle nuove disposizioni.

Inoltre, si consiglia, in via precauzionale, di conservare sul pullman una copia del contratto di
lavoro e/o altra documentazione che attesti il pagamento del salario minimo di 8,50 à ora/lordi.

ATTENZIONE

Il non ottemperare agli obblighi di questa nuova legge Tedesca, comporta una ammenda fino a 30.000 €.
Ricordate pertanto che il modulo deve essere inviato PRIMA del viaggio e che deve essere compilato in ogni sua parte ed infine, deve essere firmato

Dove spedire la dichiarazione
Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1-3
50668 Köln

Fax: 00 49 (0) 221/964870


Allegato in versione italiana da non spedire 

Allegato in versione tedesca da utilizzare

Come sempre, la nostra azienda sta studiando la soluzione informatica più idonea per cercare di integrare in BUSSTOP anche questo adempimento

Un po’ di chiarezza sui bolli virtuali

Il d.m. 17 giugno 2014 (vedi gazzetta ufficiale. n. 146 del 26 giugno 2014) ha modificato, le regole 
sull’ assolvimento dell’imposta di bollo anche per le fatture elettroniche.
Queste sono, a tutti gli effetti fatture e quindi, a queste si applicano tutte le norme specifiche in materia di Iva e di imposta di bollo.
A titolo di esempio, ricordiamo che il bollo da 2 euro (al momento in cui scriviamo) va inserito in fattura se gli importi non soggetti a Iva sono superiori a 77,47 euro, in caso di:

  • operazioni esenti ex art. 10, escluse ex art. 15 e fuori campo Iva per assenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale 
  • oppure in caso di fatture emesse da soggetti “minimi” (ex art. 100 l. 244/2007 e d.l. 98/2011) e in alcuni casi di operazioni ex art. 8 c), 8 bis e 9 d.p.r. 633/1972.

Come si applica il bollo sulla fattura elettronica ?
Non si può trasformare la fattura elettronica in fattura cartacea mediante la stampa e apporre il contrassegno telematico sulla versione cartacea perché del tutto inutile: la marca da bollo così apposta non soddisfa, infatti, l’adempimento.
Dal 27 giugno 2014, con l’entrata in vigore del  dm 17 giugno 2014 , è possibile assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale mediante modello F24 che dovrà essere versato a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile, 29 aprile negli anni bisestili). La nuova norma elimina i versamenti in acconto e a saldo e modifica il metodo di pagamento: da modello F23 a modello F24. In questo modo l’imposta è assolta sulle fatture effettivamente emesse e non su un numero previsionale.
Inoltre, con le nuove regole, non sarà più necessaria la comunicazione preventiva mediante lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate. 
Infine, nel file xml della fattura elettronica, occorre riportare la norma di riferimento. (ci pensa busstop) In attesa che venga aggiornato il tracciato della Fattura PA, nel campo “Numero Bollo” viene inserita la stringa “DM-17-GIU-2014”.
Vedere manuale di BUSSTOP ala pagina La fattura elettronica


Perché lavorare al netto iva con le P.A.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, siamo obbligati ad inviare i file xml con importo netti + iva perché è così che vogliono le P.A.
Per coloro che lavorano già in questo modo, il problema non si pone, mentre chi lavora con importi lordi,  potrebbe avere differenze decimali in fattura.

Facciamo un esempio con un servizio di importo pari a € 1.050,00 iva inclusa.
BUSSTOP è costretto a scorporare l’iva e poi ricalcolarla, proprio perché le P.A. esigono solo importi netti.
Vediamo come vengono fatti i calcoli:
€ 1.050,00 / 1.10 = 954,55 (netti)
€    954,55 * 10% = 95,46 che sommati danno € 1050,01 (diverso quindi da quanto pattuito)

Il conteggio diventa ancora più problematico, qualora si fatturi una serie di servizi con medesimo importo (per es. un contratto per 10 corse mensili)

€ 105,00 / 1.10 = 95,45 * 10 = 954,50
€ 954,50 * 10% = 95,45 che sommati danno € 1049,95 (diverso quindi da quanto pattuito)

Per risolvere il problema, siamo intervenuti con una routine che arrotonda per difetto l’imponibile (nel primo caso) e arrotonda per eccesso l’iva (nel secondo caso), ma costringendoci poi ad esporre in fattura contratti e solo nel caso si lavori con importi lordi, gli importi singoli al lordo.

esempio come sopra per fatture a contratto elettroniche.

n. 10 corse a € 105,00 iva compresa a corsa = netto 954,54 + iva 95,46 (contratto a corsa)
n. 10 giorni a € 105,00 iva compresa a giorno = netto 954,54 + iva 95,46 (contratto a giorno)
Km giornalieri 10×10 giorni a € 1,05 iva compresa a km  (contratto a km)

Quelle su carta, non subiscono variazioni nelle diciture, in quanto solo ad uso interno.

Naturalmente, lavorando al netto di iva,non si porrebbe il problema del totale lordo con presenza di decimali.

Software di Firma digitale + marca temporale

Coloro che hanno acquistato l’hardware della firma digìtale (chiavetta usb o card che sia) dalla CAMERA DI COMMERCIO, possono sostituire il software DIKE con il software FILE PROTECTOR.

Il vantaggio è che quest’ultimo non necessità più delle marche temporali, in quanto valorizza il parametro “signing time”, che riporta la data e l’ora, ed anche la “time zone” e che assume il significato di riferimento temporale.
Quindi, quando si firmerà digitalmente un documento, questo verrà anche marcato temporalmente.
L’indirizzo da cui scaricare il FILE PROTECTOR è il seguente:
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/download-software_5543
La ditta BUSSTOP snc non si assume alcuna responsabilità per le informazioni pubblicate o per eventuale malfunzionamento del software citato.
Vi invitiamo pertanto ad una verifica con la camera di commercio competente 

Aggiornamenti sulla marca temporale per le fatture elettroniche

ATTENZIONE:

Passaggio tratto dal sito http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-12.htm

  • il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing time”, che riporta la data e l’ora, ed anche la “time zone” e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l’ apposizione della marca temporale.

Verificare con il proprio fornitore della firma digitale, se vengono valorizzati i parametri

“signing time”
“time zone”

Se si, le marche temporali per ogni singola fattura non sono necessarie perché apposte dal programma di firma digitale


Allo stato attuale, rimane l’obbligo di marcare temporalmente il pacchetto di archiviazione (insieme di fatture da archiviare in modo sostitutivo) come si evince dal DM 17.6.2014 art. 3 – punto 2 
riportato nel post precedente.

Il processo di conservazione dei documenti  informatici  termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione.


DM 17.6.2014 in materia di fatturazione elettronica

Art. 1 
Definizioni
1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni  contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei  decreti attuativi  emanati  ai  sensi  dell'art.  71  del  predetto   decreto legislativo. 


Art. 2

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini
delle disposizioni tributarie

1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione,
la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione,
l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei
documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione
elettronica.
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le
caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita',
dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti
emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero
utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il
quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a
garantire l'integrita', l'accesso e la leggibilita' nel tempo del
documento informatico.


Art. 3

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza
fiscale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole
tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta
della contabilita';
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle
informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita
IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali
informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e
chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in
relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle
competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e'
effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
(vedi in fondo al decreto)


Art. 4

Obbighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e
scritture analogici rilevanti ai fini tributari

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con
l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma
digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformita' all'originale delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' di
cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della
procedura di cui ai precedenti commi.





Art. 5
Obbligo di comunicazione  e  di  esibizione  delle  scritture  e  dei
documenti rilevanti ai fini tributari

1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in
modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
riferimento.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento
informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai
sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via
telematica secondo le modalita' stabilite con provvedimenti dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali.
4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito
internet istituzionale secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai
diversi settori d'imposta, specifiche modalita' per l'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.


Art. 6

Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai fini tributari

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente
rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita'
esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene
in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento
dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di
assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni
2500 registrazioni o frazioni di esse.


Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio
2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad
applicarsi ai documenti gia' conservati al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di
cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di
conservazione elettronico tenuto in conformita' delle disposizioni
del presente decreto.
5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini
tributari, per i quali e' prevista la trasmissione alle Agenzie
fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero
della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle
Agenzie fiscali.
Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: Padoan
A seguito  della modifica intervenuta all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94,
i registri e i libri contabili, si reputano regolarmente tenuti con sistemi
meccanografici, senza che debba avvenire la trascrizione su supporti
cartacei,entro i termini previsti dal legislatore), dei dati che si
riferiscono all’esercizio per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali, non siano scaduti da più di
tre mesi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Al momento dello svolgimento dell'attività di controllo: I libri risultano
aggiornati sugli apposti supporti magnetici
- In sede di ispezione o controllo I libri sono stampati simultaneamente alla
precisa richiesta degli organi verificatori e in loro presenza-
Da questo si evince che:
il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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