Category: Normativa

Errori frequenti nella fatturazione elettronica

Ho inviato la fattura ma mi è stata scartata con Codice errore 00001, che cosa significa?

il Codice errore 00001 indica che il Nome file non è valido.
Le regole per la nomenclatura del file sono riportate nella pagina del sito: Predisporre la FatturaPA

Ho provato a rinviare una fattura scartata dal SDI, ma il sistema mi restituisce il Codice errore 00002, che cosa significa?

Il Codice errore 00002 indica che il Nome file è duplicato.
Ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza. E’ possibile, ad esempio, rinviare una fattura già scartata dal SdI, una volta corretto l’errore, con lo stesso numero di fattura, ma rinominando il file. Le regole per la nomenclatura del file sono riportate nella pagina del sito Predisporre la FatturaPA

Ho inviato una fattura ma mi è stata scartata con Codice errore 00200, che cosa significa?

Il Codice errore 00200 indica che il File non è conforme al formato.
Si consiglia di verificare la conformità al formato FatturaPa del documento che si intende inviare.
Il SdI, infatti, controlla la corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso e la presenza dei dati definiti obbligatori.

Ho inviato una fattura con il Codice Fiscale che mi è stato indicato dall’ amministrazione e la fattura mi è stata scartata con Codice errore 00305, che cosa significa?

Il Codice errore 00305 indica che l’ IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non è valido.
In generale si ricorda che non è possibile inserire nel campo <idFiscaleIVA> il Codice Fiscale. L’ IdFiscaleIVA (<idFiscaleIVA>
Il numero di identificazione fiscale ai fini IVA è costituito da:

<IdPaese> codice della nazione che ha attribuito l’identificativo fiscale al soggetto (es. IT, DE, ES,..);

<IdCodice> numero di partita IVA (per i residenti in Italia) o codice IVA per gli altri.


Ho inserito in fattura il Codice Destinatario di fatturazione elettronica ma la fattura mi è stata scartata con Codice errore 00311, che cosa significa?

Il Codice errore 00311 indica che il Codice Destinatario inserito non è valido.
Si consiglia di verificare attentamente il Codice Destinatario del servizio di fatturazione elettronica su IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o presso l’amministrazione destinataria della fattura.

Ho inserito in fattura il Codice Destinatario di fatturazione elettronica andando a verificare su IPA l’esistenza di tale codice ma la fattura mi è stata scartata con Codice errore 00312, che cosa significa?

Il Codice errore 00312 indica che il Codice Destinatario non è attivo.
Si consiglia di verificare attentamente su IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) la data di attivazione del servizio di fatturazione elettronica associata al Codice Destinatario riportato in fattura.
Il SdI, infatti, controlla non solo l’esistenza del codice identificativo del destinatario su IPA ma anche che la data di avvio del servizio di fatturazione elettronica sia antecedente (o al più uguale) a quella dell’invio della fattura.

Invio una fattura ad un ufficio centrale censito in iPA ma ricevo lo scarto dal Sdi con codice “00398”, perché?

L’ufficio centrale denominato “Uff_eFatturaPA” nasce come misura eccezionale per far fronte ad eventuali inadempienze delle amministrazioni; è generato su IPA dall’AGID in ottemperanza ai chiarimenti di cui alla circolare 1 del 31 marzo 2014 del Dipartimento Finanze, del Ministero Economia e Finanze, e del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri. Tale Ufficio “virtuale” può essere eliminato su richiesta dell’Amministrazione solo dopo 12 mesi dall’avvio. Essendo una misura cautelativa, l’utilizzo deve essere opportunamente controllato. In particolare su tutte le fatture inviate ad un ufficio centrale, cosi come chiarito dalla circolare di cui sopra ed indicato nelle specifiche tecniche di colloquio con il SDI, il SDI, sulla base dell’identificativo fiscale del cessionario indicato in fattura, verifica sull’indice delle PA la presenza di uffici con il servizio di fatturazione elettronica attiva.

Se in corrispondenza dell’identificativo fiscale del cessionario esiste un unico ufficio “ordinario” con il servizio di fatturazione elettronica attivo (oltre all’ufficio centrale), allora la fattura viene scartata (codice scarto 00398) con l’indicazione dell’ufficio corretto da utilizzare;

Se in corrispondenza dell’identificativo fiscale del cessionario risultano più uffici ordinari con il servizio di fatturazione elettronica attivo, ovvero il solo ufficio centrale, la fattura viene inoltrata.

faq fatturazione elettronica

D: Se il cliente ci chiede il  nr. Ordine nel campo 2.1.2.2 <idDocumento>, dove dobbiamo compilare in BUSSTOP questo campo ?

R: è il classico “Riferimento ordine cliente” che trovate in prenotazione

 Nell’esempio digitiamo ABC123 in quel campo e questo è il risultato
<DatiOrdineAcquisto>
        <IdDocumento>ABC123</IdDocumento>
      </DatiOrdineAcquisto>
Nelle fatture immediate, il campo è denominato riferimento ordine e si trova premendo il bottoncino della colonna Riga della griglia inferiore.
Nei contratti, deve essere compilato il campo“Rif. ordine cliente”, che viene poi ereditato in prenotazione, sia che si generi automaticamente il contratto, sia che lo si inserisca manualmente su un servizio.
Qualora vi dimenticaste di inserire il “Riferimento ordine cliente”, potete farlo successivamente alla creazione del servizio, ma prima di copiare i servizi successivi.
D: Se il cliente ci chiede di compilare la riga 2.2.1.16.1 <TipoDato>, dove dobbiamo compilare in BUSSTOP questo campo ?
R: in prenotazione a destra del campo percorso, si trova il bottone “Note fattura” (rettangolo rosso)
premendolo si aprirà una maschera in cui si deve obbligatoriamente inserire un codice e la descrizione richiesta
In fattura immediata, il campo si trova premendo il bottoncino presente nella colonna Riga (rettangolo blu)
Compilare i campi Descrizione e Tipo date note fat. elet (rettangolo rosso)

D: cosa fare per servizi spezzati la cui andata è nell’anno 2018 e il ritorno nel 2019 e si deve emettere una fattura anticipata ?

R: non si devono assolutamente raggruppare i servizi  o metterli insieme con riferimento. Il programma non stamperebbe la fattura.

Si deve invece intervenire temporaneamente sulla scheda cliente, pagina Vendite per cambiare l campo “Fatturazione” da “Per singolo servizio” a “Riepilogativa” Terminata la fatturazione si può ripristinare la scheda cliente.

D: Inviando una fattura B2B ci viene segnalato un errore sul pagamento, dalla piattaforma dell intermediario

R1: Premesso che capiterebbe anche con fatture verso le PA, trattasi di IBAN caricato erroneamente nell’archivio nostre Banche.
Ecco come si presenta un IBAN errato.
Si notino gli spazi (freccia rossa) che aumentano il n. di caratteri rispetto ai 27 corretti
iban_errato.jpg
In realtà, questo campo dovrebbe essere lasciato vuoto, (rettangolo arancione) in quanto si tratta di IBAN dedicato a banca straniera; poiché il programma calcola in modo autonomo l’IBAN con i dati inseriti in questo archivio, si rende inutile riempire il campo.
no_iban.jpg
Non ha problemi, chi ha inserito l’IBAN come mostrato sotto. (rettangolo blu) anche se non necessario.
iban.jpg
Consigliamo di verificare immediatamente quanto sopra, per evitare inutili respingimenti di fatture.
R2: il pagamento utilizzato non ha il tipo pagamento 
Come mostrato in figura, il pagamento è mancante del tipo pagamento (rettangolo rosso)
Nell’immagine sotto, il pagamento corretto (rettangolo blu)
D: quando genero una fattura di acconto, il programma mi ritorna il seguente errore: Errore tabella fatture. Campo BADESCRI Banca non valorizzato.
R: il pagamento di una fattura anticipata, viene acquisito dalla tabella dei parametri – pagina 6 – campo Pagamento per acconti a prescindere dal pagamento inserito nella scheda cliente. Tale pagamento anticipato, non può avere come tipo pagamento il Bonifico (RIMESSA VA BENISSIMO) in quanto per sua natura, impone una banca in fase di fatturazione.

D:  l’identificativo fiscale (P.IVA o codice fiscale straniero) non è tra i campi del pre controllo SDI ?

Viene respinta una fattura perché nel campo partita iva , il cliente ha un valore errato, ma al controllo passa come regolare. Solo dopo alcuni giorni si riceve lo scarto dallo SDI
R: il campo <IdCodice>  è tra i campi di pre controllo, ovvero va compilato obbligatoriamente almeno uno tra P.IVA e  Codice Fiscale; però non viene controllato se effettivamente scritto correttamente;  si potrebbe inserire IT o altro iso nazione del cliente straniero  + 11 zeri e la fattura passerebbe il controllo preliminare.
ATTENZIONE:
il codice iso non va inserito nel campo partita iva

D: i codici CUP o il CIG, vengono riportati in fattura elettronica solo e se è riempito il campo Riferimento ordine cliente. Come fare per non dimenticarsene ?

R: in archivi – tabelle prenotazione Parametri – pagina 7, attivare il flag Rif. ordine obbligatorio. I codici CUP e CIG invece, possono essere resi obbligatori o attraverso la tabella parametri su tutti i clienti PA (tabelle prenotazione Parametri – pagina 7, attivare il flag  Cod. CUP-CIG obbligatorio oppure singolarmente sul cliente in Archivi – Contabilità – Clienti pagina Contabili, attivando il flag Cod. CUP-CIG obbligatorio.
D: come si crea il legame tra nota di accredito immediata e la fattura da cui scaturisce ?
R: dopo aver inserito il tipo documento Nota di credito elettronicaNota di credito elettronica split payment, inserito data e cliente, premere il bottone COPIA (rettangolo rosso), si aprirà l’elenco delle fatture emesse per il cliente. Scegliere quella da cui far scaturire la nota di credito. Oltre a copiare il testo, verrà creato il legame tra i 2 documenti.
Per le note di credito generate da Integrazione servizi invece, il legame è del tutto automatico.
D: dove vanno indicate la data e il numero della lettera di intento forniteci da un esportatore abituale, in fattura elettronica ?
R: fornita da agenzia delle entrate  – la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”. 
In BUSSTOP quindi, andare in Archivi – Contabilità – Clienti – pagina Fattura elettronica e riempire il campo Causale fattura elettronica che rammentiamo, prevale su quella inserita in Tipo servizio e in Aziende.
D: le righe solo descrittive delle fatture immediate e le righe spese solo descrittive inserite nei servizi, non vengono più accettate dallo SDI, con la seguente notifica di scarto:

2.2.2 DatiRiepilogo non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 AliquotaIVA o 2.2.1.12 AliquotaIVA  

Come rimediare ?
R: Innanzi tutto, dovete disattivare a pagina 8 dei parametri, il flag “Righe descrittive in FE”
In fatture immediate,
premere il bottoncino presente nella colonna “Riga” (quelle numerate 10, 20, 30 ecc Rettangolo verde)
Compilare il campo Descrizione mettendo quello che prima era nella riga descrittiva del corpo fattura (rettangolo rosso)
Compilare il campo “Tipo data note fattura elett. indicando un qualsiasi valore. Per esempio 1 (rettangolo blu)
Nei servizi invece
premere il bottoncino accanto al percorso (rettangolo verde)
Compilare il campo Descrizione mettendo quello che prima si inseriva nelle righe fattura solo descrittive (rettangolo rosso)
Compilare il campo “Tipo dato note fatt. elett. indicando un qualsiasi valore. Per esempio 1 (rettangolo blu)

Emissione fatture elettroniche – particolarità



La fattura  B2C sempre attraverso l’agenzia delle Entrate

 
E’ sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata, che i soggetti privati troveranno al momento dell’entrata in vigore, le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Visto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti infatti, le fatture elettroniche B2C, emesse nei confronti dei consumatori finali, saranno disponibili attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, il cedente/prestatore deve consegnare direttamente al cessionario/committente una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicandogli contestualmente che il documento è messo a disposizione dal Sistema di Interscambio.
Dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica scatta anche per le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori. È quanto ha previsto la legge di Bilancio 2018, che ha introdotto con la medesima decorrenza l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

Come funziona

a) Non essendo tenuti ad avere un identificativo fiscale e nemmeno una PEC , si dovranno utilizzare i “0000000” nel campo “Codice Identificativo” e il  “Codice Fiscale” 
b) emessa la fattura e trasmessa al SDI, questa viene resa disponibile al consumatore privato, nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre si deve rendere disponibile al cedente/prestatore un duplicato. 
Riepilogando, il cedente/prestatore consegna direttamente al cessionario/committente una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicandogli contestualmente che il documento è messo a disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i vantaggi ?

– da un lato, si continua ad operare come fatto sino ad ora (31/12/2018) perché il cedente/prestatore può consegnare la fattura al suo cliente in formato analogico
– dall’altro il consumatore privato evita tutta una serie di problemi, derivanti dalla mancanza di adeguati strumenti (codice identificatico, PEC, strumenti informatici)
Infine, trovando la fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate il consumatore privato, può consultare facilmente la fattura.

 

OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON RESIDENTI, NON STABILITI, NON IDENTIFICATI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO
 
Il file xml della fattura elettronica per questo tipo di soggetti, può essere identico a quello dei soggetti italiani e non va firmato. BUSSTOP ha deciso che per semplicità, utilizzerà il medesimo file.
 
 

A uso programmatori

Dati obbligatori per operatori economici
ID paese (codice iso a 2 caratteri) es: DE (Germania)
ID fiscale (identificativo fiscale) 
 
Dati obbligatori per persone fisiche
ID paese (codice iso a 2 caratteri) es: DE (Germania)
ID fiscale identificativo fiscale ove presente, ma se assente indicare nome e cognome


Inserimento di codici IPA , codice identificativo e/o PEC

Codice IPA (6 caratteri per PA) – non inserire la PEC del cliente
Codice identificativo (7 caratteri per B2B e B2C) – non inserire la PEC del cliente
La PEC si inserisce solo nel caso in cui il codice identificativo è mancante e si inseriscono 0000000


Scarti fatture

Se la fattura è respinta dallo SDI, la fattura non risulta mai emessa. Se a respingere la fattura è il cliente PA finale, fa fede la notifica di esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente ricevuta dal destinatario della fattura.
In questo caso la fattura non risulta emessa.  

Si rammenta che per le fatture B2B e B2C non esiste scarto. In questo caso si dovranno emettere note di credito elettroniche per correggere eventuali emissioni errate.

Sigillatura

La sigillatura delle fatture, che troverete in fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, corrisponde alla firma digitale ma solo per le B2B e B2C che risulteranno così immodificabili.
La fatture PA vanno invece firmate digitalmente con il metodo classico
 
Soggetti esentati dall’emissione della fattura elettronica
 
  • Contribuenti minimi di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ( coloro che hanno conseguito nell’anno solare precedente ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. )
  • Contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    • coloro che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata
    • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
    • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Questi soggetti, pertanto, non sono ora, e non saranno nemmeno a partire dal 1° gennaio 2019, obbligati ad emettere fattura elettronica per la certificazione delle loro operazioni attive. Tuttavia, dovranno anch’essi rapportarsi con la rivoluzione digitale del fisco, perché potranno risultare destinatari di e-fatture.

Cosa accade se dobbiamo emettere la fattura elettronica per un cliente che non ha ne PEC ne codice identificativo ?

La fattura viene emessa regolarmente ed inviata allo SDI, il quale provvede ad inviarci un link Dobbiamo poi provvedere a girare questo link al cliente finale, per consentirgli di scaricare la fattura.
 
Data di emissione delle fatture elettroniche
 
L’art. 21 co.4 DPR 633/72 recitava che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione a norma dell’art. 6 del DPR 633/72
Il primo periodo è stato sostituito  con….. “La fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione” Nel nostro settore pertanto, 10 giorni dalla fine del servizio
 
La fattura cartacea o elettronica si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario committente.

In pratica si può dire che la data di:
Effettuazione = data in cui l’imposta = data emissione = Data riportata
operazione                         diventa esigibile                 (trasmissione)                        in fattura
 
Trasmissione fattura al SDI
 
Deve essere tempestiva
 
Un piccolo ritardo che non pregiudica la corretta liquidazione IVA, costituisce Violazione NON punibile
 
Per le fatture PA – in caso di scarto, RE-inoltro nei 5 giorni successivi effettivi (non lavorativi)
 
Sanzioni
 
Non applicate se l’emissione avviene entro il termine della liquidazione periodica dell’imposta
 
Si applicano ridotte dell’ 80% se emessa entro il termine della liquidazione dell’imposta del periodo successivo
 
Esempi
 

Contribuente mensile




Annotazione fatture emesse

Le fatture di cui all’art. 21 comma 4 terzo periodo lettera b sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al mese medesimo

Emissione e annotazione fatture


 

1° gennaio 2019 – Fattura elettronica: alcuni aspetti

Dal 1° Gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per le fatture tra privati.  (B2B e B2C)

Esenzione dall’emissione di fattura elettronica
Sono esenti dall’obbligo solamente 

  • i possessori di partita IVA con regime dei minimi o con regime forfettario. 


di seguito i requisiti per il regime forfettario 2018.

Requisiti Dettagli
Limite dei ricavi e compensi Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività esercitata
Spese per lavoro dipendente e assimilati Non superiori ad € 5.000 lordi
Beni strumentali Costo complessivo non superiore ad € 20.000

Tali requisiti dovranno essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti.

  • verso (e, ovviamente, da) contribuenti non residenti o non stabiliti in Italia, per le quali, però, sarà necessario effettuare una sorta di “spesometro” dedicato, entro il giorno 5 di ogni mese (scadenza che appare quantomeno “stringente”).
  • verso soggetti non titolari di partita IVA
Vantaggi con l’emissione della fattura elettronica

  • esonero dallo spesometro (proprio come il regime forfettario e dei minimi, chi emette la fattura  elettronica sarà esonerato dalla trasmissione delle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute);
  • l’esonero dall’obbligo di comunicare gli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
  • l’esonero dal Modello Intrastat, che consente il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti di diversi Stati membri dell’Unione Europea;
  • l’esonero dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing.   

Inoltre:

  • diritto al rimborso IVA in via prioritaria, vale a dire entro solo tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. 
  • gli accertamenti fiscali in materia di IVA e di imposte dirette, che saranno ridotti da cinque a quattro anni.
Doveri

  • emettere, gestire e conservare (*) le fatture esclusivamente in formato elettronico.  *obbligo di conservazione sostitutiva della fattura la quale  garantisce nel tempo la validità legale dei documenti informatici. La durata della conservazione sostitutiva è uguale q quella cartaceo, ovvero 10 anni.
  • Non emettere una fattura elettronica quando invece è necessario, comporta una sanzione.

Utilizzare l’agenzia delle entrate per invio e conservazione delle fatture elettroniche B2B

Premessa
può utilizzare questo servizio, la società che ha un numero massimo di sostituti d’imposta di 20 soggetti percipienti. (coloro che espongono ritenuta di acconto in fattura)

E’ importante che il soggetto che si iscrive a fisco on line, sia anche quello iscritto all’anagrafe tributaria.  Se non si è sicuri, chiedere al commercialista o chiamare direttamente l’agenzia delle entrate.

Le seguenti informazioni, sono state rilasciate telefonicamente dall’agenzia delle entrate, chiamando il n. di telefono 800 299 940

  1. Si può ottenere un codice univoco per ricevere le fatture elettroniche passive ? Si è possibile, ma solo dopo aver accreditato un canale di ricezione. Naturalmente di norma, l’accreditamento lo effettua solo chi deve ricevere un volume consistente di fatture passive.
  2. Si può effettuare un invio massivo delle fatture elettroniche ? per esempio l’intera fatturazione del 30/09/201… No allo stato attuale le fatture vanno inviate una per volta. E’ evidente che potranno utilizzare la piattaforma dell’agenzia delle entrate, le aziende che emettono un numero limitato di fatture, pena un lavoro manuale consistente.
  3. Le fatture B2B vanno firmate digitalmente ? No non è necessario
  4. Le fatture B2B vanno marcate temporalmente ? No non è necessario

Come si procede

Passaggio 1

Cliccare sul link  agenzia delle entrate
mettere il ceck su Persone Fisiche 
e sul flag   
e poi premere Richiedi il codice PIN

Vi verranno richiesti alcuni dati che per comodità e precisione, conviene richiedere al commercialista


Premere il bottone Invia

Vi verrà rilasciato un codice parziale di 4 cifre ed entro 15 giorni, verrà recapitato all’indirizzo di residenza, una lettera con la restante parte del codice 

Riepilogando il codice sarà di 4 (rilasciato subito) + 6 numeri  (via lettera) = 10 numeri totali 
Conservate questo codice


Passaggio 2
da eseguire solamente dopo aver ottenuto l’intero codice personale

Cliccare sul link agenzia delle entrate
mettere il ceck su Società e, piú in generale, tutti i soggetti diversi dalle Persone fisiche (c.d. Pnf), che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta per un numero massimo di 20 soggetti percipienti
e sul flag 
 
e poi premere Richiedi il codice PIN 

Vi verranno richiesti alcuni dati di cui ora siete in possesso ed in particolare:
Codice Fiscale del Rappresentante
Codice PIN assegnato al rappresentante (ottenuto con il Passaggio 1)



Premere il bottone Invia

Vi verrà rilasciato un codice parziale di 4 cifre ed entro 15 giorni, verrà recapitato all’indirizzo di residenza, una lettera con la restante parte del codice 


Aderire al servizio Fatture e corrispettivi

Accedere alla home page di Agenzia entrate  e di seguito cliccare sul bottone Area Riservata

Cliccare su Accedi nell’area Entratel/Fisconline (rettangolo rosso)

Cliccare asul bottone Accedi con credenziali Agenzia
Inserire Codice fiscale – password modificata – codice pin ottenuto
Premere OK
Scegliere l’utenza di lavoro. Si consiglia di utilizzare quella della propria azienda 
Quando verrà richiesto di validare i propri recapiti, potete rimandare l’operazione in un secondo momento, oppure procedere immediatamente, indicando un numero di cellulare e una mail aziendali su cui far pervenire Ricevute ed Avvisi  
Utilizzare l’utenza di lavoro come Incaricato (dalla vostra azienda e poi premere OK





Accettare le condizioni di utilizzo per iniziare l’utilizzo del sistema (premere Prosegui)

Si accederà al pannello di controllo
Trasmettere i file xml al servizio di interscambio
Controllo fattura
Prima di trasmettere la fattura xml, si può eseguire un controllo preliminare della stessa, così come fatto in passato per le fatture PA
Sigillatura

La sigillatura delle fatture corrisponde alla firma digitale ma solo per le B2B e B2C che risulteranno così immodificabili.
Le fatture PA vanno invece firmate digitalmente con il metodo classico
La sigillatura, sostituisce nel nome file xml, il primo 0 del numero di spedizione (vedi immagine)


ATTENZIONE
La trasmissione della fattura elettronica consente l’invio via web della fattura nei tre formati previsti caricando il file dal computer dell’utente.
La funzionalità consente il caricamento di file singoli o di un archivio zip di fatture. La dimensione massima del file caricato non deve superare i 5 Mb. In caso di file archivio, esso deve contenere al massimo 10 file fattura.

Questo servizio si adatta bene ad aziende di piccole dimensioni, con numero di fatture emesse limitato. 

Dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2016, l’utente può scegliere esplicitamente se inviare una fattura verso le Pubbliche Amministrazioni (FatturaPA) o una fattura verso i privati (FatturaOrdinaria e Fattura Semplificata).
La trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio è possibile solo per fatture in formato FatturaPA.
Da Gennaio 2017 è possibile inviare anche la fattura ordinaria e la fattura semplificata al Sistema di Interscambio
.


Procedere con l’adesione al servizio di conservazione


Fatture passive (ricevute)



indicare se si utilizzerà il codice destinatario (se in possesso) o la PEC come canale di ricezione




Alcuni chiarimenti sulle fatture elettroniche in vigore dal 01/07/2018



Ufficio Stampa
COMUNICATO STAMPA
Fatturazione elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco Nessuna sanzione per il minimo ritardo nell’invio
Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica. Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E di oggi risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali didistribuzione.
E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo –Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).
Fattura scartata –La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
Obbligo di utilizzo della fattura elettronica – Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.
Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia –L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file dellafattura.

Oltre il formato XML –La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

 CIRCOLARE N. 13/E

DirezioneCentraleCoordinamentoNormativo
Roma, 2 luglio 2018
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27
dicembre 2017

INDICE

Premessa

In data 28 giugno 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 79, entrato in vigore il giorno immediatamente successivo.
Tale decreto, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018),ha:
  • rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (cfr. l’articolo 1, comma 1, letteraa);
  • sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione (si veda l’articolo 1, comma 1, letterab).
Alla luce del provvedimento in ultimo emanato e delle richieste di chiarimenti giunte da più parti in ordine ai limiti oggettivi e soggettivi relativi all’applicazione delle novità introdotte dalla legge n. 205 del 2017, si forniscono di seguito le risposte ai principali quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singolicontribuenti.
  1. Fatturazione elettronica carburanti


  1. Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia

Si chiede di chiarire se l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversatipologia.

Risposta

Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (si vedano le relative motivazioni),sono dadocumentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio,effettuate tra soggetti passivi d’imposta– con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione –destinatiad essere utilizzati come carburanti per motori per usoautotrazione.
Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).
Vale evidenziare che, per espressa previsione legislativa (si veda l’articolo 1, comma 918, della legge n. 205 del 2017), sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili edimbarcazioni.
Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757definiscono i seguenti
codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo
ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).
Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.
    1. Soggetti identificati in Italia

Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.

Risposta

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorionazionale.
In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggisolo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi“stabilitisulterritorioitaliano,diversidasoggettichebeneficianodella
franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italianononsia subordinatoall’accordo del destinatario.
L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come
modificato dall’articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate tra soggettiresidenti, stabiliti o identificatinel territorio delloStato»).
Si osserva, peraltro, che la stessa norma indica che i soggetti precedenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio delloStato.
Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sésufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione».
Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati,a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabileorganizzazione.
La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggettistabilitipossono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.
Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba
essere stabilito sul territorio nazionale.
Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi – ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia) – non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.
    1. Fatture differite

Si chiede se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1° luglio 2018 (tipicamente ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633), rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica.

Risposta

L’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, in tema di cessioni di carburanti – diverse, almeno sino al 31 dicembre 2018, da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione – e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano «alle fatture emesse a partire dal 1°
luglio 2018».
Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.
Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 – come quelle c.d. “differite”, emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 – dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio(SdI).
    1. Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti tracciabili di pagamento

Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.

Risposta

Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.
Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di
procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
    1. Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio(SdI)

Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni dicarburante.

Risposta

Va in primo luogo evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo d.P.R..
Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione delcarburante.
La contestualità – ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (cfr., in questo senso, le circolari n. 42 del 31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996) – deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.
In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione delcessionario o committente» (così l’articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenziadelleentrateprot.n.89757del30aprile2018,sièspecificatoche
«La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campoindicato.
Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
    1. Modalità di inoltro di una fattura scartata

Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, sipossa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quelloiniziale.

Risposta

Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del filestesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).
Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).
In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa.
In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento – nonché quelli della risposta al quesito precedente – che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.
Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente:
  1. l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione chedocumenta;
  2. l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogodella
n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’appositosezionale.
  1. Fatturazione elettronica ed appalti

  1. Chiarimenti in tema di ambito soggettivo di applicazione

Si chiede di chiarire se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovi applicazione anche per i soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione (nel prosieguo PA o PPAA), non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi.

Risposta

L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che «il subappaltoè il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.[…]L’affidatariocomunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dallalegge.
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice
identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornituraprivata).
    1. Committente controllato da una P. Amministrazione

Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato.

Risposta

L’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l’emissione di fatture elettroniche per le «prestazioni rese da soggettisubappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».
Deve dunque escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronicasi estenda ai
rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi comePA.
Per l’identificazione di tali ultimi soggetti – PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione – si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015.
    1. Ambito di applicazione ai Consorzi

Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto.

Risposta

Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016).
Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di documentazione ex D.M. n. 55 del 2013.
Va ribadito, tuttavia, che «come affermato in numerosi documenti di prassi,l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e
mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)» (così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009).
In altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.
È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera deisubappalti.
Infatti, senza entrare nel merito delle diverse tipologie di prestazioni e dei rapporti tra le parti, da valutare caso per caso, nella circolare n. 8/E del 2018 si è già chiarito che la novella recata dal citato articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre2006]).
  1. Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche

  1. Criteri di registrazione

Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.

Risposta

L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la legge n. 205 del 2017 – fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 – non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia.
Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI – di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile – che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
    1. Criteri di conservazione

Si chiede se le fatture transitate tramite il SdI possano essere conservate in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language).

Risposta

Riprendendo osservazioni già formulate nel corso di incontri con la stampa specializzata, occorre rammentare che l’articolo 23-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documentoinformatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamentedisconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».
Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.
Si rammenta, in questo senso, che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (sul punto, si veda, in generale, la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, nonché, per le peculiarità delle fatture elettronichePA,gliarticoli5,comma3,e9,comma2,deld.P.C.M.3dicembre
2013).
    1. Servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate

Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il sevizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate valga solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA.

Risposta

Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalitàonline), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno2014.
Tale servizio – messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate e
conforme alle disposizioni del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 – nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)
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