Art. 1 
Definizioni
1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni  contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei  decreti attuativi  emanati  ai  sensi  dell'art.  71  del  predetto   decreto legislativo. 


Art. 2

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini
delle disposizioni tributarie

1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione,
la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione,
l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei
documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione
elettronica.
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le
caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita',
dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti
emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero
utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il
quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a
garantire l'integrita', l'accesso e la leggibilita' nel tempo del
documento informatico.


Art. 3

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza
fiscale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole
tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta
della contabilita';
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle
informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita
IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali
informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e
chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in
relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle
competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e'
effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
(vedi in fondo al decreto)


Art. 4

Obbighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e
scritture analogici rilevanti ai fini tributari

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con
l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma
digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformita' all'originale delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' di
cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della
procedura di cui ai precedenti commi.





Art. 5
Obbligo di comunicazione  e  di  esibizione  delle  scritture  e  dei
documenti rilevanti ai fini tributari

1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in
modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
riferimento.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento
informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai
sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via
telematica secondo le modalita' stabilite con provvedimenti dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali.
4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito
internet istituzionale secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai
diversi settori d'imposta, specifiche modalita' per l'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.


Art. 6

Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai fini tributari

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente
rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita'
esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene
in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento
dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di
assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni
2500 registrazioni o frazioni di esse.


Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio
2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad
applicarsi ai documenti gia' conservati al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di
cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di
conservazione elettronico tenuto in conformita' delle disposizioni
del presente decreto.
5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini
tributari, per i quali e' prevista la trasmissione alle Agenzie
fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero
della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle
Agenzie fiscali.
Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: Padoan
A seguito  della modifica intervenuta all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94,
i registri e i libri contabili, si reputano regolarmente tenuti con sistemi
meccanografici, senza che debba avvenire la trascrizione su supporti
cartacei,entro i termini previsti dal legislatore), dei dati che si
riferiscono all’esercizio per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali, non siano scaduti da più di
tre mesi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Al momento dello svolgimento dell'attività di controllo: I libri risultano
aggiornati sugli apposti supporti magnetici
- In sede di ispezione o controllo I libri sono stampati simultaneamente alla
precisa richiesta degli organi verificatori e in loro presenza-
Da questo si evince che:
il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi.